Le coordinate legali della Migrazione

Come superare le frontiere e attraversare i confini

Il migrante è una persona che, partendo da un presente critico, intraprende un viaggio incerto, con tutto l’entusiasmo di una prospettiva futura più rosea. Ma, anche ammesso che superi le difficoltà di un viaggio mai confortevole, spesso e volentieri si scontra con la frontiera che, con la stessa energia con cui è arrivato lì, lo rimbalza. 

La migrazione è un fenomeno sulla bocca di tutti, in Parlamento, al bar o sulla metropolitana. Ma cosa ne sappiamo veramente? Gli aspetti da considerare sono molteplici, da quello antropologico a quello legale passando dalle storie di chi gli effetti delle politiche occidentali li ha vissuti e continua a viverli sulla propria pelle. 

Il corpo del migrante

Il migrante non è un argomento politico di cui discutere, o perlomeno non è solo questo. Il migrante è prima di tutto una storia: è la sua storia personale, irriducibile a un’unica narrazione superficiale che accomuna tutti coloro che sono costretti a lasciare la propria terra e che rischia di appiattire le sfumature e le motivazioni di ognuno; ma allo stesso tempo è una storia collettiva, la quale si rivela forse, se possibile, anche più dolorosa, perché è una storia davanti alla quale l’Occidente non può voltare la faccia ignorando le proprie responsabilità. È una storia che riguarda il passato, con le sofferenze che spingono una persona a mettersi in cammino, un presente liminale, di passaggio, di attesa, e un futuro di speranza.

Questa temporalità e queste storie si affermano nel mondo con un mezzo ben preciso, ingombrante, presente: il corpo del migrante. 

Il migrante, che già al momento della partenza dal suo paese ha vissuto sulla propria pelle una demartiniana crisi della presenza, nonché crisi dell’heidiggeriano dasein, l’esserci nel mondo, nel vedersi negata l’autorizzazione a partecipare attivamente alla narrazione della storia cambiando le cose con le proprie azioni e nel trovarsi piuttosto a subirla, costretto dunque alla fuga, sperimenta nel presente una condizione di spaesamento dovuta alla totale assenza di punti di riferimento, di luoghi conosciuti, nonché di certezze. Basta uno sguardo alle immagini scattate al confine tra l’Italia e la Francia per capire come sia impossibile, soprattutto nelle ore notturne, non sentirsi persi, destabilizzati, e di conseguenza spaventati. 

Ammesso che l’attraversamento della frontiera vada a buon fine (frontiera che, a differenza del corpo, non sarebbe concreta se non fossero gli uomini a renderla tale), quello stesso corpo, che in passato ha subito tutte le infamie che la migrazione clandestina si porta con sé, è ora costretto a nuove sofferenze. Come spiegano bene Fassin e D’Halluin, il corpo diventa un tramite per provare la propria verità, e i migranti sono consci del fatto che senza questo supporto sarebbe difficile ottenere la credibilità di chi è tenuto a valutare le storie con cui essi approdano in una nazione nuova. 

Al PTSD, Disturbo da Stress Post Traumatico, categoria in cui troppo spesso si rischia di includere problematiche di violenze strutturali, cioè storico-politiche, medicalizzando la sofferenza, ma che allo stesso tempo ci ricorda come il trauma sia vissuto non solo nel passato, ma sia presente e si ripresenti ogni qualvolta un sintomo si manifesti, e che viene diagnosticato a molti dei migranti in arrivo in Europa, si aggiungono, durante il cammino, innumerevoli ulteriori sofferenze. Tra queste, il freddo, la fame, la malattia. Sono patimenti che nessun uomo e nessuna donna meriterebbe di sperimentare, eppure l’Occidente, considerando i corpi dei migranti come (ancora oggi) qualcosa o qualcuno di diverso da sé, accetta vengano sperimentati.  

Non bastasse questo, a valutare la richiesta di soggiorno si trovano persone che analizzano i corpi di questi uomini e di queste donne, per cui avere dei segni impressi sulla pelle diventa un punto di forza, ma anche una vergogna: quella dell’umiliazione subita, che ora va lucidamente descritta e ripetuta nel rimpallo di responsabilità su chi debba prendere una decisione. Ma di segni evidenti spesso non ce ne sono, poiché i torturatori che molti migranti sono stati costretti ad affrontare alle frontiere ben sanno che le cicatrici potrebbero addirittura portare dei vantaggi al migrante, e per questo si ingegnano affinché la loro violenza non lasci alcun segno visibile. 

C’è poi un ulteriore, fondamentale aspetto da considerare nel parlare di corpi, e a maggior ragione di corpi dei migranti. È sottointeso nella totalità del discorso, ma richiede di essere esplicitato. È l’aspetto relazionale, per il quale l’oggetto considerato assume una forma differente a seconda dello sguardo da cui è osservato. Per una persona che sta attraversando Paesi (e di conseguenza culture), lo sguardo dell’altro diventa uno strumento tramite il quale cercare di ridefinire la propria identità. È difficile non citare Fanon in questo contesto: in un capitolo dal testo “Pelle nera, maschere bianche”, infatti, dal titolo “L’esperienza vissuta del Nero”, Fanon dice: “Perché per il Nero non si tratta più di essere nero, ma di essere di fronte al Bianco. (…) Il Nero non ha resistenza ontologica agli occhi del Bianco”. È allora che il migrante si inserisce in un sistema di riferimento diverso dal proprio di appartenenza. 

Il rischio è che, nel momento in cui le motivazioni delle sue sventure vengono attribuite al migrante stesso, egli si immedesimi in questa visione, fino quasi a colpevolizzarsi per le proprie decisioni, spesso conseguenza, invece, delle decisioni altrui. 

“Totus mundus est quasi una res publica”

Il mondo intero è come un unico Stato, pronunciava in latino Francisco de Vitoria, frate predicatore considerato oggi padre del Diritto internazionale che già nella metà del 1500 inneggiava i conquistadores spagnoli a diventare cittadini e portatori di pace nei Paesi raggiunti. Ci vollero però altri quattro secoli per mettere, nero su bianco, quella che fu definita come “la rivoluzione dei diritti umani”, con l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tenutasi il 10 dicembre 1948 a Parigi. La Dichiarazione dei Diritti Umani non arrivò casualmente: la spinta fu data dall’esigenza di pensare ad un futuro diverso per il mondo intero, a seguito degli orrori della Seconda Guerra mondiale, con il maxi processo di Norimberga dove emersero le gravità dell’Olocausto. 

L’articolo 13 comma 2 della Dichiarazione recita: “Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese”, mentre l’articolo 14 della stessa: “Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere, in altri Paesi, asilo dalle persecuzioni”. Nel tempo, per il Diritto di asilo sono nate diverse soluzioni: fondamentale è stata la Convenzione di Ginevra del 1951, con la definizione del termine di “rifugiato” e il suo relativo articolo 11, esplicitamente chiamato “Art. 11:Gente di mare rifugiata”: “Trattandosi di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di un natante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo lo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammettere temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro paese”.

Nuovi decreti e vecchie problematiche 

Anche nella Costituzione Italiana troviamo l’articolo 10 comma 3, a lungo inattuato fino alla legge Martelli del 1990, secondo cui “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Il punto però sembra rimanere sempre lo stesso, ci si occupa della migrazione e non dell’immigrazione, e una soluzione alla questione dell’immigrazione ancora non esiste. Esistono una serie di norme circa la discriminazione e sulla protezione dei diritti umani. Nel 1990 ci fu la Convenzione Onu a favore dei lavoratori migranti, entrata in vigore nel 2003 e di cui la maggior parte dei Paesi occidentali tra cui l’Italia decisero di non ratificare. 

 

Ad oggi, il documento più recente è il Nuovo patto su migrazione e asilo del 23 novembre 2020, che si sviluppa in quattro proposte. In primo luogo promuovere procedure più efficienti e rapide alle frontiere: uno screening iniziale ai migranti per poi indirizzarli alle pratiche per diritto d’asilo o al respingimento. Già questo punto però presenta delle problematiche in quanto graverebbe solo sui paesi di frontiera, per quanto il patto proponga una completa solidarietà tra Stati.

Inoltre, viene formalizzato il sistema hotspot (sistema che individuava luoghi in cui catalizzare l’ingente numero di arrivi e effettuare le pratiche di prima accoglienza) che si è già dimostrato inefficace causando gravi violazioni dei diritti umani fondamentali. Queste violazioni, quali la finzione di non ingresso, il trattenimento arbitrario, l’esclusione dal diritto d’asilo sono con questo nuovo patto ufficializzate.

Il secondo punto si propone un’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati. Non viene però eliminato il criterio del paese di primo ingresso che, già presente nel patto di Dublino, ha presentato delle problematiche e di nuovo fa gravare la situazione solo sui paesi di frontiera. Inoltre, non viene preso in considerazione il testo di riforma approvato nel 2017 dal Parlamento europeo che si basava su una nuova concezione in base alla quale il richiedente fa ingresso nell’Unione considerata nel suo complesso e non nel territorio del singolo paese.

Gli altri punti sono realizzare una collaborazione con i paesi terzi e un sistema comune a tutta l’Unione Europea per i rimpatri. Questo patto però concede agli stati grandi possibilità di deroga sulle norme che possono quindi essere applicate in modo diverso nei casi specifici. Questo rende il diritto d’asilo sempre più vago e meno certo. 

Qui e ora

La fondazione Migrantes riporta nel suo report annuale sul diritto d’asilo che la situazione migranti nel 2020, anche in conseguenza all’emergenza Covid-19 che ha provocato la chiusura di molte più frontiere, ha raggiunto un numero di persone in fuga che non era mai stato così alto dalla seconda guerra mondiale, 80 milioni.

In 77 Paesi si applicano restrizioni all’accesso dovute all’emergenza sanitaria e nell’elenco si trovano quasi tutti gli Stati europei, compresa l’Italia. Il rapporto fra popolazione in situazione di sradicamento forzato e popolazione globale a fine 2019 è pari a un abitante su 97.

E’ vero che prosegue la drastica diminuzione dopo l’emergenza migranti europea del 2015, tuttavia rispetto al 2019 rimane pressoché costante l’incidenza di morti e dispersi in rapporto ai “tentativi di traversata”: quasi un morto/disperso ogni 100 tentativi. Ma l’incidenza di vite umane perdute cresce ancora se la si confronta con i rifugiati e migranti che riescono ad arrivare sulle coste europee: 1,3 morti/dispersi ogni 100 arrivi.

Le pratiche di respingimento illegittimo: cosa sono e quando si applicano

I respingimenti sono azioni messe in atto dalle autorità di pubblica sicurezza in seguito alle quali viene impedito l’ingresso nel territorio di uno Stato degli stranieri che cercano di entrarvi senza averne il permesso. Si intendono anche quelle pratiche attraverso le quali i soggetti stranieri vengono rimandati verso uno Stato confinante dopo essere entrati nel Paese. 

Seguendo il principio di sovranità statale, gli Stati hanno il diritto di respingere coloro che cercano di superare il confine senza permesso di ingresso, ma tale espressione deve essere intesa entro certi limiti. Qualsiasi Stato ha l’obbligo di garantire e proteggere i diritti umani delle persone che si trovano sotto la propria giurisdizione. Questa imposizione può precludere allo Stato di respingere gli individui. Si tratta del cosiddetto principio di non refoulement, ossia il divieto di respingimento riconosciuto dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme, e che non ammette deroghe o modifiche se non da norme che abbiano lo stesso carattere vincolante. Nonostante il riconoscimento di tale principio come fondamentale all’interno del diritto internazionale, la pratica dei respingimenti accomuna molti Paesi dell’Unione Europea, specialmente quelli più colpiti dai flussi migratori, quali Italia, Spagna, e Grecia.

Secondo i dati trasmessi dal ministero dell’Interno ad Altreconomia, dal primo gennaio al 15 novembre 2020 sono state “riammesse” dallo Stato italiano in Slovenia 1.240 persone, a loro volta rimandate fino al territorio bosniaco. Questi respingimenti a catena accadono spesso, soprattutto verso territori non appartenenti all’Unione Europea e con i quali non sono stati presi accordi circa il fenomeno migratorio. Per esempio, la Croazia, parte dell’Unione Europea dal 2013 ma non ancora dell’area Schengen, deve dimostrare agli Stati membri di essere in grado di assumere il controllo delle frontiere. Per questo motivo la catena continua fino al territorio bosniaco, dove i migranti tentano nuovamente di attraversare il confine. 

Il caso di Mahmood

La questione dei respingimenti è il centro di un’importante sentenza del Tribunale di Roma, emanata il 18 gennaio 2021, la quale dichiara illegittima la prassi adottata dal Ministero dell’Interno italiano, in attuazione dell’accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia del 1996, il quale ha finora permesso alle forze dell’ordine italiane di riammettere automaticamente in Slovenia qualsiasi migrante privo di richiesta di protezione internazionale rintracciato sul confine sloveno. Il caso riguarda nello specifico un cittadino pakistano richiedente asilo che, nel luglio 2020, è stato riammesso dall’Italia alla Slovenia, da qui in Croazia e quindi in Bosnia; la storia di Mahmood, fuggito dal Pakistan per persecuzioni a causa dall’orientamento sessuale, non si discosta molto da quella di migliaia di altri migranti che, per questa o altre ragioni, percorrono la rotta balcanica subendo violenze e trattamenti inumani.

I motivi che portano il Tribunale di Roma a definire illegittima tale prassi sono ravvisabili sotto molteplici profili: innanzitutto l’accordo Italia-Slovenia non è mai stato ratificato dal Parlamento italiano e questo comporta che non possa “prevedere modifiche o derogare alle leggi vigenti in Italia o alle norme dell’Unione Europea o derivanti da fonti di diritto internazionale”. Inoltre i respingimenti informali verso la Slovenia avvengono senza il rilascio di alcuna documentazione legalmente valida e, infine, il rispetto della Carta dei diritti fondamentali imporrebbe un esame individuale delle singole posizioni vietando le tanto praticate espulsioni collettive.

Con questa sentenza storica il Viminale è quindi condannato a prendere in esame la domanda di asilo di Mahmood, consentendogli l’immediato ingresso nel territorio italiano, e a pagare le spese legali.

La vicenda di Mahmood è simile a molte altre, ma purtroppo non tutte hanno lo stesso lieto fine. Questa storia ci apre gli occhi su un sistema macchinoso i cui effetti incidono inevitabilmente sulla vita di persone, vittime di trattati e sentenze. È necessario un approccio differente da parte delle autorità italiane ed europee, tale per cui si smetta di considerare la migrazione in sé un problema da risolvere, ma ci si focalizzi su una gestione che tuteli i diritti di ogni essere umano. La migrazione è un fenomeno da sempre centrale nella storia dell’uomo, e non saranno di certo leggi e accordi a fermare questo flusso. 

 

Questo articolo è nato dall’esigenza della redazione torinese di dare più spazio e visibilità a ciò che accade al confine transalpino italo-francese, successivamente alla pubblicazione di Senza Stringhe, il primo fotoreportage di Scomodo. 

Articolo di Anita Colombo, Elena Allara, Chiara Pedrocchi, Vittoria Moglia, Federica Di Gioia