Per accessibilità si intende la capacità di fornire informazioni fruibili a tutti, inclusi coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Abbattere le barriere alla fruizione dei contenuti è il primo passo per permettere a più persone di partecipare e contribuire al cambiamento.
Per questo noi di Scomodo stiamo cercando di inserire strumenti che favoriscano la lettura e la navigazione del nostro sito a quanti più utenti possibile.
Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di migliorare sempre di più l’accessibilità delle informazioni e delle interazioni anche per chi ha necessità particolari: come ad esempio chi può navigare solo con la tastiera, oppure chi ha difetti della vista o disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere.
Un menu laterale, sempre visibile, ti permette di modificare la visualizzazione della pagina in modo da facilitare la navigazione a seconda delle tue esigenze:
Hai trovato difficoltà? Puoi scrivere a tancredi@leggiscomodo.com.
Il tuo aiuto ci fornirà ulteriori spunti per migliorare l’accessibilità del nostro sito.
Chiudi
Cos’è la web tax e perché se la facciamo solo noi non funziona
Un quadro di analisi sul punto attuale della regolamentazione dei meccanismi di estrazione fiscale dell’industria digitale a livello italiano, europeo e internazionale
L’economia digitale negli ultimi dieci anni si é ritagliata uno spazio importante nel panorama delle aziende italiane, europee e mondiali, ma nonostante i numeri dei profitti non si é ancora riusciti a regolamentarla dal punto di vista dell’imposizione fiscale.
Quali sono dunque gli ostacoli che impediscono di imporre alle aziende informatiche un regime si tassazione proporzionati ai loro introiti? E come mai singoli stati si stanno muovendo autonomamente senza apparentemente seguire un piano di coordinamento internazionale?
Come i colossi digitali aggirano le attuali norme sull’imposizione fiscale
Prendiamo ad esempio la quota di introiti delle aziende che basano i loro profitti su una piattaforma digitale che viene destinata ai contributi statali.
Il primo ostacolo da superare per dirimere la questione sono i criteri di eleggibilità per l’imposizione fiscale. Nella L.207\2015 si legge che bisogna avere una “stabile organizzazione sul territorio nazionale”. Come possono Facebook o Airbnb avere una stabile presenza in Italia dove di dipendenti effettivi ne hanno sí e no un centinaio? Eppure, entrambe queste aziende hanno un fatturato complessivo derivato da profitti creati in Italia sensibilmente maggiore rispetto PMI nel settore dei servizi al pubblico tassate al 40%. L’e-commerce in Italia fattura una media di 31 miliardi l’anno secondo le stime Istat. Questo non avviene all’insaputa di chi gestisce i rapporti economici con le istituzioni delle nazioni in cui queste aziende operano quotidianamente. Non sono state rare infatti negli ultimi anni le azioni legali intentate per complicati processi di triangolazione economica delle multinazionali digitali che attraverso un meccanismo di Beps (base erosion and profit shifting ) fanno in modo che risulti legale trasferire da una sede all’altra il valore del profitto fatturato cambiandone il nome per eludere i meccanismi di tassazione. Lo fanno attraverso il “transfer pricing”, una gabola della legge contrattuale per cui operando secondo l’” arm’s length principle”, cioè dichiarando le diverse parti coinvolte nella fatturazione come enti autonomi e non legate da rapporti fiduciari, si possono sfruttare le leggi sulla doppia tassazione per eludere parte della dichiarazione dei profitti effettuando transazioni tra parti dello stesso progetto a prezzi di mercato. Oppure trasformando i profitti in royalties (diritti d’autore) per poterli dichiarare esentasse in paesi come l’Olanda, il Lussemburgo o l’Irlanda che hanno abrogato leggi per proteggere l’editoria e la produzione musicale nel periodo della rivoluzione informatica e diventano di conseguenza il paradiso fiscale dei colossi digitali.
L’Unione Europea cosa ne pensa e come agisce
Qualsiasi tipo di misura per risolvere la discrepanza tra meccanismi di tassazione e creazione del valore nazionale va pensata e attuata a livello internazionale per evitare la nascita di una ancora piú feroce competizione sui regolamenti relativi ai meccanismi di estrazione fiscale, che porterebbero le grandi holding digitali a trasferire i loro profitti ove queste fossero più clementi nei loro confronti.
Questa problematica é ben chiara all’Unione Europea che nel 2016 ha creato l’Agenda digitale europea come parte del programma strategico “Europa 2020” e che però purtroppo ad oggi non è ancora giunta alla creazione di una legge valida per tutti i membri in merito alla tassazione digitale.
La commissione europea nel 2018 ha dichiarato la necessità sul lungo periodo di applicare una “comprehensive solution”, nonché un provvedimento con il quale il requisito della stabile presenza dell’organizzazione fisica venga sostituito quello della stabile presenza dell’organizzazione virtuale. Si tratterebbe però, data l’ubiquità delle multinazionali digitali, di mettere in atto un meccanismo di ripartizione dei profitti derivati dall’estrazione fiscale simile a quello in vigore negli stati federali come USA o Canada: un “apportionment formula” che dovrebbe tenere conto di dove vengono svolte la vendita, la creazione di occupazione e di valore aggiunto. Questo procedimento richiederebbe una completa armonizzazione delle basi imponibili e delle aliquote che comporterebbe una radicale rivoluzione delle legislazioni degli stati sopra citati e non solo, creando, almeno in una prima fase, una situazione di svantaggio relativo che peserebbe molto sui bilanci e sulla composizione del panorama delle imprese presenti in queste nazioni.
Digital Service Tax: un’imposta ad interim
Vista la complessità dell’attuazione di quest’ultima, che rimane comunque l’unica auspicabile sul medio-lungo periodo, la commissione ha elaborato una soluzione temporanea che dovrebbe regolare l’attuale fase di transizione: una “Digital Service Tax” pensata come un’imposta ad interim e che consisterebbe in un’aliquota del 3% sulle aziende digitali con un minimo di 750 milioni di fatturato di cui almeno 50 milioni sul territorio europeo.
Trattandosi però di un’accisa particolarmente alta applicata su un servizio per cui la domanda dei consumatori è poco elastica, è molto probabile che questa venga almeno in parte scaricata sugli acquirenti attraverso un aumento del prezzo dei servizi digitali. Infatti poiché i così detti GAFA (Google,Amazon,Facebook,Apple) possiedono una grande quantità di big data sono gli unici che riescono a fornirci un servizio all’altezza delle nostre aspettative, create per altro da loro stessi; pertanto molto difficilmente la domanda si parcellizzerebbe spostandosi su altri fornitori di servizi digitali.
Le prime applicazioni del Dts sono state abrogate in Ungheria nel 2015 con un’accisa al 5,3% poi alzata a 7,5 % nel 2017, in Inghilterra al 2%, in Spagna al 3% e nel 2019 anche in Repubblica Ceca al 7% applicabile sulle pubblicità web e sulla vendita dei dati dei cittadini e in Austria al 5% genericamente applicabile ai ricavi digitali.
L’imposta all’Italiana
L’Italia dal 2018 ha inserito nella legge di bilancio una proposta di imposta sui servizi digitali sul modello del Dts promosso dalla commissione europea e l’ha concretizzata solo due anni dopo nell’articolo 84 del Ddl del gennaio 2020. Si tratta di un’accisa del 3% sulle aziende con un minimo di 750 milioni di fatturato di cui almeno 5,5 milioni siano ubicabili in Italia e imponibile al lordo dei costi e al netto sul valore aggiunto e sulle altre imposte imponibili. La legge, tutt’altro che auto applicabile, presenta difficoltà nell’individuazione della base imponibile e necessiterà dunque di circolari esplicative e interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo dell’imposta é tassare la pubblicità online e le commissioni sulle vendite e sui servizi offerti sulle piattaforme online, oltre al ricavato dell’utilizzo e della vendita dei dati prodotti dagli utenti. Vengono escluse, a differenza della precedente web tax L.145\2018, la fornitura di servizi bancari digitali e le vendite online fatte dai produttori sui propri siti aziendali che prevedono la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di beni già sottoposti alle accise tradizionali. L’accisa viene calcolata sul trimestre e il primo pagamento dovrebbe avvenire ad un anno solare della sua promulgazione, dunque il 16\02\2021.
Questa neo abrogata web tax italiana presenta delle differenze strutturali con la propria omologa francese promulgata da Bruno Le Maire che pone come soglia di fatturato 25 milioni invece che 5,5, diminuendo il rischio di penalizzare le grandi imprese editoriali nazionali appena convertite al digitale e impone la clausola che tutti i 750 milioni di fatturato siano relativi all’offerta di servizi.
L’accisa nostrana presenta delle difficoltà attuative legate alla normativa sulla privacy che prevede l’impossibilità di rendere obbligatoria la geolocalizzazione degli utenti, che per adesso sono liberi in qualsiasi momento di spegnere il GPS del loro telefono, cosa che però sarebbe necessaria volendo sapere se la transazione è rubricabile nel conteggio del fatturato avvenuto in Italia.
In ultima analisi le previsioni di incremento delle finanze pubbliche a seguito dell’introduzione di questa imposta sono state gonfiate enormemente rispetto alla realtà dei numeri dell’e-commerce italiano : solo il 50 percento é gestito da piattaforme e la media dei compensi applicati sarebbe del 10% e si otterrebbe quindi una base imponibile di 1,5 miliardi da tassare al 3% ottenendo circa 45 milioni che, sommati ai circa 36 milioni applicabili sulle pubblicità dei GAFA, sarebbero 81 milioni , a fronte dei 200 milioni sperati dal governo nella legge di bilancio.
Il panorama di regolamentazione internazionale
A livello internazionale le preoccupazioni relative alla promulgazione di una Web Tax europea non sono poche: l’America ha annunciato che la vedrebbe come una discriminazione ed una minaccia e dichiara di voler imporre dei dazi sui prodotti francesi e italiani nel momento in cui le imposte verranno applicate per compensare quelli che la Casa Bianca definisce come dei dazi sulle esportazioni di servizi digitali.
Per ovviare a dinamiche di competizione di questo tipo, che hanno portato ad oggi la Francia a sospendere l’applicazione dell’imposta, e che sarebbero critiche che prevedibilmente non tarderanno ad arrivare anche dalla Cina, che ha una mole di interessi in materia simili a quella americana, l’OCSE sta mettendo a punto un piano di azione internazionale per dividere la produzione di valore dei servizi digitali in modo equo tra le nazioni.
Siamo però lontani dal raggiungimento di un accordo univoco, come dimostrano gli scarsi risultati ottenuti durante l’ultimo G20 e la calendarizzazione a data non definita del provvedimento.
In un periodo di profonda crisi delle finanze pubbliche e di conseguenza del welfare è però importante avere ben chiaro da quali fronti non sono mai arrivati contributi ai servizi statali ed accelerare un processo di concertazione almeno europeo, per avere più forza di contrattazione, verso il raggiungimento di una soluzione comune: l’unica realmente efficace.
Articolo di Marta Bernardi